costomontascale.com

Montascale in condominio: permessi, maggioranze e cosa fare se l’assemblea dice no

Aggiornato al 24 agosto 2026 — a cura di Federico Caruso.

In condominio non serve l’unanimità per installare un montascale. Se l’assemblea respinge la richiesta o non delibera entro 3 mesi (90 giorni) dalla domanda scritta, la persona con disabilità o chi ne ha cura ha il diritto per legge di installare l’impianto a proprie spese lungo la scala comune. Nessun condomino può bloccare l’opera per semplice contrarietà.

La tutela è stabilita dall’art. 2 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dal principio di solidarietà sociale: il diritto all’accessibilità dell’abitazione prevale sui piccoli disagi dei vicini, purché siano garantiti la sicurezza statica, il decoro dell’edificio e la transitabilità della scala.

Come presentare la richiesta e quali maggioranze servono

La procedura per richiedere l’impianto segue due passaggi:

In assemblea si aprono due possibilità:

L’esempio più comune, svolto con i numeri

Il caso tipico è un condominio di tre piani senza ascensore, dove un condomino al secondo piano necessita di una poltroncina su scala curva interna (due piani con pianerottoli intermedi).

Cosa fa salire il prezzo e le complicazioni in condominio

In uno stabile condiviso incidono fattori tecnici specifici:

I limiti reali: cosa NON si può fare

Il diritto del condomino trova limiti negli articoli 1102 e 1120, ultimo comma, del Codice Civile:

Le fonti sono in disaccordo

Sui montascale condominiali si riscontrano tre contrasti frequenti:

Confronto con le alternative in condominio

Se la scala è stretta o l’assemblea valuta altre opzioni:

Fonti consultate

Domande frequenti

L’assemblea condominiale può vietarmi di montare il montascale a mie spese?

No. Se l’assemblea non delibera la spesa o non risponde entro 3 mesi dalla richiesta scritta, l’art. 2, comma 2, della Legge 13/1989 dà il diritto di installare a proprie spese servoscala e strutture mobili, purché non si danneggi la stabilità e la sicurezza del fabbricato e non si impedisca il passaggio agli altri residenti.

Quale maggioranza serve se il condominio decide di pagare l’impianto insieme?

Serve la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi, sia in prima che in seconda convocazione (art. 1120, secondo comma, n. 2 e art. 1136, secondo comma, c.c.).

Chi paga la corrente elettrica e la manutenzione se l’ho installato da solo?

Se l’impianto è a spese del singolo, manutenzione e consumi sono a carico del proprietario. Si allaccia al contatore privato o al contatore comune con contatore a defalco.

Gli altri condomini possono usare il mio montascale se l’ho pagato io?

No, l’impianto resta privato ed è protetto da chiave o telecomando. Gli altri condomini possono partecipare in seguito (art. 1121 c.c.) rimborsando la loro quota di spesa originaria e dividendo i costi di manutenzione.

Il bonus barriere 75% si può ancora richiedere nel 2026?

No. La detrazione al 75% (art. 119-ter) è scaduta il 31 dicembre 2025. Nel 2026 si applica il Bonus Ristrutturazioni (50% abitazione principale in 10 rate) o la detrazione IRPEF 19% per mezzi d’ausilio (L. 104), oltre all’IVA 4% e ai contributi a fondo perduto ex L. 13/1989.