Montascale in condominio: permessi, maggioranze e cosa fare se l’assemblea dice no
Aggiornato al 24 agosto 2026 — a cura di Federico Caruso.
In condominio non serve l’unanimità per installare un montascale. Se l’assemblea respinge la richiesta o non delibera entro 3 mesi (90 giorni) dalla domanda scritta, la persona con disabilità o chi ne ha cura ha il diritto per legge di installare l’impianto a proprie spese lungo la scala comune. Nessun condomino può bloccare l’opera per semplice contrarietà.
La tutela è stabilita dall’art. 2 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dal principio di solidarietà sociale: il diritto all’accessibilità dell’abitazione prevale sui piccoli disagi dei vicini, purché siano garantiti la sicurezza statica, il decoro dell’edificio e la transitabilità della scala.
Come presentare la richiesta e quali maggioranze servono
La procedura per richiedere l’impianto segue due passaggi:
- Richiesta scritta all’amministratore: il condomino interessato invia una domanda formale (PEC o raccomandata A/R) all’amministratore per inserire il punto all’ordine del giorno. L’art. 1120, terzo comma, del Codice Civile impone di convocare l’assemblea entro 30 giorni.
- Cosa allegare: conviene allegare una relazione preliminare con tracciato della guida, ingombro della poltroncina (aperta e ripiegata a riposo), punto di allaccio elettrico e conformità CE.
In assemblea si aprono due possibilità:
- Delibera a carico del condominio: serve la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi), sia in prima che in seconda convocazione (art. 1120, secondo comma, n. 2 e art. 1136, secondo comma, c.c.). La spesa si divide tra i condomini secondo le tabelle millesimali.
- Rifiuto o mancata delibera entro 3 mesi: se l’assemblea vota contro o non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta scritta, scatta l’art. 2, comma 2, della Legge 13/1989. Il condomino può installare il montascale a proprie spese senza ulteriori autorizzazioni.
L’esempio più comune, svolto con i numeri
Il caso tipico è un condominio di tre piani senza ascensore, dove un condomino al secondo piano necessita di una poltroncina su scala curva interna (due piani con pianerottoli intermedi).
- Costo dell’impianto: una poltroncina per scala curva interna a due piani oscilla tra 8.000 € e 21.000 € IVA al 4% inclusa, con offerte standard concentrate tra 10.000 € e 15.000 €.
- Chi sostiene la spesa:
- Se deliberato dal condominio: 12.000 € vengono ripartiti tra tutti i condomini per millesimi (art. 1123 c.c.). I dissenzienti sono esonerati solo se l’innovazione è gravosa e a uso separabile (art. 1121 c.c.).
- Se a spese del singolo: il richiedente sostiene per intero i 12.000 €.
- Agevolazioni fiscali applicabili nel 2026:
- IVA 4%: applicata direttamente in fattura, senza obbligo di certificato ASL.
- Bonus Ristrutturazioni 2026: detrazione 50% su abitazione principale (6.000 € recuperati in 10 quote annuali da 600 €) con tetto a 96.000 €. In alternativa, detrazione IRPEF 19% mezzi d’ausilio (L. 104) in unica soluzione.
- Contributo a fondo perduto Legge 13/1989: domanda al Comune entro il 1° marzo (100% fino a 2.582,28 €, più 25% sulla quota tra 2.582,28 € e 12.911,42 €).
- Nota sul Bonus 75%: l’art. 119-ter è scaduto il 31 dicembre 2025; nessuna proroga nella Legge di Bilancio 2026.
- Consumi e allaccio elettrico: l’impianto consuma circa 0,5–1,5 kWh a ciclo [DA VERIFICARE]. Si allaccia al contatore privato con linea dedicata o al contatore comune con contatore a defalco (rimborso al condominio di 15–30 € l’anno [DA VERIFICARE]).
Cosa fa salire il prezzo e le complicazioni in condominio
In uno stabile condiviso incidono fattori tecnici specifici:
- Curve e pianerottoli: ogni curva richiede un binario sagomato a misura, aumentando il costo rispetto a una guida dritta.
- Pedana per carrozzina: per chi non può sedersi sulla poltroncina serve una pedana porta-carrozzina. Il costo su scala curva sale a 8.000–20.000 € e richiede scale più larghe.
- Dispositivi di sicurezza condominiale: per evitare usi impropri servono chiavi estraibili o radiocomandi a codice. Se il binario incrocia il portone d’ingresso, occorre una guida ribaltabile automatica (maggiorazione di circa 600–1.200 € [DA VERIFICARE]).
- Transitabilità delle scale: la guida deve rispettare il D.M. 236/1989 (punti 4.1.13 e 8.1.13), lasciando spazio al passaggio pedonale e alle vie di fuga.
I limiti reali: cosa NON si può fare
Il diritto del condomino trova limiti negli articoli 1102 e 1120, ultimo comma, del Codice Civile:
- Stabilità e sicurezza: vietate le opere che indeboliscono strutture portanti o ostacolano l’evacuazione antincendio.
- Decoro architettonico: l’opera non deve deturpare l’edificio. La Cassazione ha chiarito che nei vani scala interni il decoro non può prevalere sul diritto alla mobilità.
- Rendere la scala inservibile: il montascale non può impedire il passaggio altrui. Con la sentenza n. 3858/2016 la Corte di Cassazione (sez. II civile) ha ritenuto che l’ingombro del servoscala comporti una «modesta compressione» dell’uso comune della scala: un disagio tollerabile, alla luce del bilanciamento fra tutela della proprietà e principio di solidarietà.
Le fonti sono in disaccordo
Sui montascale condominiali si riscontrano tre contrasti frequenti:
- Termine di 30 giorni contro 3 mesi: molte guide confondono l’obbligo di convocare l’assemblea entro 30 giorni (art. 1120 c.c.) con il termine di 3 mesi di silenzio/rifiuto (art. 2 L. 13/1989) per avviare i lavori in autonomia.
- Larghezza minima di passaggio: diversi portali indicano una quota fissa di 70–80 cm [DA VERIFICARE]. La norma nazionale (D.M. 236/1989) e la giurisprudenza non fissano una misura geometrica rigida per edifici storici o preesistenti, valutando l’agibilità caso per caso.
- Prezzi base dichiarati: i prezzi da 2.500–3.000 € valgono solo per rampe dritte singole in case private. Nei condomini pluripiano con curve, i preventivi reali partono da 8.000–10.000 €.
Confronto con le alternative in condominio
Se la scala è stretta o l’assemblea valuta altre opzioni:
- Ascensore o piattaforma elevatrice: serve tutti i condomini senza occupare i gradini, ma costa tra 20.000 € e 45.000 € [DA VERIFICARE], richiede opere murarie e autorizzazioni edilizie.
- Montascale mobile a cingoli o ruote: costa tra 2.000 € e 4.000 € [DA VERIFICARE] senza toccare le parti comuni, ma richiede un accompagnatore ed è scomodo per l’uso quotidiano autonomo.
- Subentro successivo dei condomini (art. 1121 c.c.): se pagato dal singolo, il montascale è privato. Gli altri condomini possono usarlo in seguito rimborsando la quota di spesa originaria e dividendo la manutenzione.
Fonti consultate
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Normattiva
- Art. 1120 Codice Civile (Innovazioni) - Normattiva
- Art. 1136 Codice Civile (Validità delle deliberazioni) - Normattiva
- Art. 1102 Codice Civile (Uso della cosa comune) - Brocardi
- Art. 1121 Codice Civile (Innovazioni gravose o voluttuarie) - Brocardi
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche
- Corte di Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 3858/2016 — commentata in Studio Cataldi e Brocardi
- Vimec - Prezzi e tipologie montascale
- Otolift - Prezzi e configurazioni montascale
- Ceteco - Prezzi e costi di installazione
- Montascale Amico - Guida prezzi
Domande frequenti
L’assemblea condominiale può vietarmi di montare il montascale a mie spese?
No. Se l’assemblea non delibera la spesa o non risponde entro 3 mesi dalla richiesta scritta, l’art. 2, comma 2, della Legge 13/1989 dà il diritto di installare a proprie spese servoscala e strutture mobili, purché non si danneggi la stabilità e la sicurezza del fabbricato e non si impedisca il passaggio agli altri residenti.
Quale maggioranza serve se il condominio decide di pagare l’impianto insieme?
Serve la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi, sia in prima che in seconda convocazione (art. 1120, secondo comma, n. 2 e art. 1136, secondo comma, c.c.).
Chi paga la corrente elettrica e la manutenzione se l’ho installato da solo?
Se l’impianto è a spese del singolo, manutenzione e consumi sono a carico del proprietario. Si allaccia al contatore privato o al contatore comune con contatore a defalco.
Gli altri condomini possono usare il mio montascale se l’ho pagato io?
No, l’impianto resta privato ed è protetto da chiave o telecomando. Gli altri condomini possono partecipare in seguito (art. 1121 c.c.) rimborsando la loro quota di spesa originaria e dividendo i costi di manutenzione.
Il bonus barriere 75% si può ancora richiedere nel 2026?
No. La detrazione al 75% (art. 119-ter) è scaduta il 31 dicembre 2025. Nel 2026 si applica il Bonus Ristrutturazioni (50% abitazione principale in 10 rate) o la detrazione IRPEF 19% per mezzi d’ausilio (L. 104), oltre all’IVA 4% e ai contributi a fondo perduto ex L. 13/1989.